SUBENTRO PER FUSIONE SOCIETARIA PRIMA DELLA STIPULA E VERIFICA DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (106.1)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il subentro di una società incorporante a seguito di fusione intervenuta dopo l'aggiudicazione ma prima della stipula non richiede l'autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. 50/2016, essendo tale norma limitata alla fase esecutiva. La Stazione Appaltante è tenuta esclusivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo al subentrante; la valutazione circa la gravità di pregressi illeciti professionali rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e può essere espressa per facta concludentia tramite la sottoscrizione del contratto, qualora l'istruttoria non faccia emergere cause di esclusione automatica.
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