SUCCESSIONE NEI RAPPORTI E REQUISITI DI CAPACITÀ NELLA FUSIONE TRA COMUNI (83.1)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica basato sulla popolazione servita, il servizio prestato presso comuni successivamente fusi in un unico nuovo ente è riconducibile alla popolazione complessiva del soggetto successore, stante il subentro di quest'ultimo nella totalità dei rapporti giuridici degli enti estinti. Nelle gare d'appalto per servizi ambientali, le difformità tecniche degli automezzi rispetto al piano industriale non conducono all'esclusione qualora la stazione appaltante, nel rispetto del principio di equivalenza funzionale, ritenga le soluzioni offerte idonee a garantire gli standard minimi di servizio richiesti.
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