FINANZA DI PROGETTO, SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE AL TEMPO DELLA PROPOSTA DI FATTIBILITA' (193 - 225BIS)
La nuova procedura per la finanza di progetto, risultante dalla modifica introdotta con il correttivo (d.lgs. 209/24), non è applicabile alle procedure in corso, per tali intendendosi quelle “per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto”, oppure siano stati pubblicati dall’Ente concedente avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori (art. 225-bis, co. 4, cit.).
Ricadendosi in tale ipotesi, non v’è spazio per un “ripensamento”, ostandovi la chiara formulazione della norma, che impedisce di sovvertire l’iter da seguire, in base alla previgente formulazione dell’art. 193, la cui applicazione non può essere obliterata, per espresso dettato normativo.
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