1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte. comma inserito dal DL 73/2025 in vigore dal 21-5-2025
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
articolo introdotto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
NOVITA’ DEL CORRETTIVO
• Viene introdotto il nuovo art. 225-bis, che reca ulteriori disposizioni transitorie.
• - Nel dettaglio, il nuovo art. 225-bis stabilisce che:
• il provvedimento...
DECRETO INFRASTRUTTURE - MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
NAZIONALE DL 2025
Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
(GU n.116 del 21-5-2025 - Vigente dal: 21-5-2025 – in attesa di conversione)
QUESITO
del 13/05/2025 -
DEROGA PROGETTAZIONE BIM - ART. 225 BIS, CO. 2 D. LGS. 36/2023
Posto che l'art. 225 bis, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni di cui all'art. 43 del Codice in materia di progettazione BIM non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice già avviati alla data di entrata di entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024) per i quali è stato redatto il DOCFAP ex art. 2, comma 5, dell'Allegato I.7 al Codice, si chiede se tale deroga trovi applicazione nel caso di un intervento - per il quale il DOCFAP è stato approvato nel mese di ottobre 2024 - che trova totale copertura finanziaria deliberata nel 2024all'interno del CDA dell'ente, ma da inserirsi nella programmazione triennale 2025-2027.