VERIFICA DEI MINIMI SALARIALI: IL RUP PUO' FARSI SUPPORTARE DAGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE (95.10)
L’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla "stazione appaltante" la responsabilità di verificare il rispetto dei minimi salariali;
- le Linee Guida ANAC n. 3, applicabili ratione temporis alla presente gara, stabiliscono che "il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice" (punto 2.4);
- l’art. 28 del disciplinare, pur individuando nel RUP il soggetto incaricato della verifica ai sensi dell’art. 95, comma 10, non vieta la possibilità che lo stesso si avvalga di supporti o ausiliari, specificando tuttavia che "la stazione appaltante" si occupa della "valutazione di merito" relativamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. D) del Codice dei contratti pubblici.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, appaiono infondate le affermazioni di S.O. secondo le quali la verifica dei minimi salariali sarebbe di competenza esclusiva del RUP in guisa che a questi sarebbe preclusa la possibilità di acquisire contributi ausiliari, quali pareri preliminari e non vincolanti degli uffici presenti all'interno della stazione appaltante.
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