Giurisprudenza e Prassi
Esclusione per carenza fatturato specifico e illecito professionale pregresso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO Sentenza
2026
Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, la risoluzione consensuale del contratto è assimilabile alla risoluzione per inadempimento qualora risulti finalizzata a evitare contenziosi a fronte di gravi carenze esecutive; inoltre, il fatturato specifico richiesto dalla lex specialis per la refezione scolastica non può essere integrato da servizi prestati in favore di utenze differenti per target ed esigenze organizzative.
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