Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.
1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c). comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
LA STAZIONE APPALTANTE PRIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NON HA IL POTERE DI INDIRE AUTONOMAMENTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE (62)
In tema di contratti pubblici, l'indizione di una procedura per l'affidamento in concessione di servizi da parte di un'Amministrazione non iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, e per un valore superiore a quello consentito senza qualificazione, è radicalmente illegittima. Laddove la stazione appaltante proceda all'annullamento in autotutela della gara solo nelle more del giudizio amministrativo, ignorando le precedenti diffide stragiudiziali, deve essere condannata alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
"Dalla documentazione versata in giudizio è incontestato che la stazione appaltante non è qualificata ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 36/2026 e dell’art. 5, comma 5, Allegato II.4 del predetto decreto legislativo, per indire una gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, mediante distributori automatici, dal valore di euro 340.000,00. L’Istituto scolastico avrebbe potuto semmai indicare una gara con base di gara inferiore a “140 mila euro”."
VERIFICA DEI REQUISITI E COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (62)
In tema di procedure di affidamento regolate dal D.Lgs. n. 36/2023, la verifica dei requisiti generali e speciali deve precedere cronologicamente il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5. L'eventuale aggiudicazione "sotto condizione" della successiva verifica è ammissibile solo ove l'efficacia sia espressamente subordinata all'esito positivo del controllo e sussistano ragioni d'urgenza documentate.
Con riferimento ai requisiti del coordinatore della sicurezza, il possesso del diploma di geometra impone la dimostrazione dell’attività lavorativa triennale nel settore delle costruzioni ex art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, non essendo sufficiente il solo attestato di frequenza al corso di formazione.
"L’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 prevede che “L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Nella fattispecie in esame, avendo affidato il Comune di E. (indicato quale “Amministrazione contraente” [...]) lo svolgimento della procedura di gara alla CUC [...] (indicata quale “Stazione appaltante” [...]), è a quest’ultima che deve ritenersi attribuito il potere di disporre l’aggiudicazione e non al predetto Comune (soggetto non qualificato ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 36/2023 [...]). Del resto, diversamente opinando, il provvedimento di aggiudicazione della procedura verrebbe adottato non dal soggetto qualificato che l’ha svolta (la centrale di committenza), ma dal soggetto che non ha la qualificazione per effettuarla e che, come tale, ha dovuto ricorrere al primo.
Depongono in tal senso anche i principi giurisprudenziali espressi in tema di legittimazione passiva al ricorso proposto avverso gli atti emanati da una centrale di committenza, secondo i quali “…i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012)” (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar Valle d’Aosta, sent. n. 29/2020).
Dall’individuazione della CUC [...] quale autorità competente all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione discende che tale provvedimento non avrebbe potuto essere emanato, come invece prospettato dalla ricorrente, dal Comune di E., a mezzo del proprio responsabile del servizio tecnico, pur se individuato quale RUP nel disciplinare di gara. Del resto, a norma dell’art. 7, comma 1, lett. g., allegato I.2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP “adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa” e nel caso di specie il potere di manifestare all’esterno la volontà della centrale di committenza doveva ritenersi facente capo al responsabile dell’ufficio centrale di committenza che ha disposto l’aggiudicazione gravata.
[...] non si può comunque ritenere rispettato il disposto di cui all’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, in quanto, da un lato, sulla base di quanto risulta dalla motivazione e dal dispositivo del provvedimento impugnato, l’efficacia dell’aggiudicazione non risulta essere stata espressamente subordinata alla successiva positiva verifica dei requisiti, e dall’altro, non sono state neppure indicate le ragioni di urgenza che avrebbero imposto di derogare alla sequenza procedimentale prevista dalla norma sopra citata, secondo cui “[…] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Inoltre, dal contenuto della determinazione del servizio tecnico del Comune [...] – indicata nelle difese delle resistenti quale atto attestante la positiva verifica dei requisiti svolta successivamente all’aggiudicazione disposta dalla CUC – non risulta in modo chiaro che il Comune abbia effettivamente provveduto ad effettuare la predetta verifica.
In particolare, nella motivazione di tale determinazione si legge quanto segue: “Dato atto che in virtù della succitata convenzione, la Centrale di Committenza [...] per conto degli Enti partecipanti, tra le altre, le seguenti attività (art.4): h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa […] Considerato che la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo all’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario dei requisiti generali e di quelli speciali […]”.
Ad avviso del Collegio, il riferimento alle attività di competenza della CUC, tra le quali viene annoverata la verifica dei requisiti, unitamente alla menzionata circostanza che la “stazione appaltante” (ruolo rivestito dalla CUC in base a quanto indicato nel disciplinare [...]) avrebbe provveduto alla predetta verifica nel caso di specie, sollevano il dubbio se quest’ultima sia stata effettivamente svolta dal Comune o se invece si sia dato semplicemente atto che al momento dell’aggiudicazione la CUC (stazione appaltante) avrebbe già proceduto alla verifica dei requisiti (la quale però, per espressa ammissione della difesa delle resistenti, non sarebbe stata effettuata dalla centrale di committenza per ragioni di urgenza ma sarebbe stata rimessa al Comune).
A conferma della mancata verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario controinteressato, o comunque della non completezza di tale verifica, si deve rilevare che non è stata fornita in giudizio dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara in capo al professionista del RTP controinteressato, cui avrebbe dovuto essere affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione."
ILLEGITTIMITÀ DELLA GARA-PONTE AUTONOMA QUINQUENNALE IN PENDENZA DI CENTRALIZZAZIONE REGIONALE SOSPESA (62)
È illegittima la procedura di gara aperta indetta da un'Azienda Sanitaria per una durata quinquennale laddove l'autorizzazione all'espletamento in autonomia, rilasciata dalla Centrale di Committenza Regionale, sia vincolata a sopperire a esigenze meramente transeunti derivanti dalla sospensione giurisdizionale di una procedura centralizzata. In tal caso, la Stazione Appaltante deve limitarsi all'indizione di una procedura per il tempo strettamente necessario (c.d. gara ponte), in quanto una durata pluriennale si pone in contrasto con la ratio dell'autorizzazione e con l'obbligo di centralizzazione degli acquisti.
Il tenore della predetta autorizzazione appare chiaro: collega l’indizione della procedura autonoma autorizzata ad un’esigenza transeunte (derivante dalla momentanea sospensione giudiziale della precedente fornitura). [...] è irragionevole ritenere che l’autorizzazione possa estendersi a coprire una fornitura prevista per un tempo di cinque anni, che non può ritenersi 'strettamente necessario (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'UFFICIO REGIONALE DI COMMITTENZA PER COMPITI ENDOPROCEDIMENTALI
In tema di appalti pubblici, sussiste il difetto di legittimazione passiva della Regione qualora l'Ufficio Regionale di Committenza si limiti a compiti meramente istruttori e procedimentali nell'interesse degli enti locali, i quali restano gli unici titolari del rapporto e legittimati a resistere in giudizio.
ILLEGITTIMO IL GIUDIZIO DI CONGRUITA' BASATO SU GIUSTIFICAZIONI GENERICHE E COSTI SOTTOSTIMATI (110.5)
È annullabile l'aggiudicazione qualora la verifica dell'anomalia sia stata condotta dal RUP in modo contraddittorio, approvando l'offerta nonostante la persistenza di dubbi istruttori non risolti dall'operatore economico su elementi essenziali quali gli oneri di smaltimento rifiuti e i costi operativi delle migliorie tecniche.
ILLEGITTIMO IL BANDO TRIENNALE CHE ECCEDE I LIMITI TEMPORALI DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA GARA PONTE (76.2)
È illegittima l'indizione di una gara autonoma di durata triennale quando l'autorizzazione rilasciata dalla Centrale di Committenza Regionale è limitata esclusivamente all'espletamento di una procedura-ponte per un periodo massimo di dodici mesi; il bando deve conformarsi ai limiti temporali e funzionali della delega, finalizzata unicamente a garantire il servizio durante la momentanea sospensione giudiziale della fornitura centralizzata.
IL PAUR COSTITUISCE PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA GARA DETERMINANDO L'INVALIDITA' DERIVATA DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI
In tema di affidamento di opere pubbliche, la procedura di gara trova il suo presupposto giuridico imprescindibile nel titolo abilitativo ambientale (PAUR). Qualora il ricorso sia diretto contro l'atto a monte, l'eventuale annullamento di quest'ultimo produce un effetto caducante automatico sugli atti a valle (bando di gara), senza necessità di impugnazione autonoma, in quanto l'autorizzazione costituisce il sostegno esclusivo e la condizione di esistenza del potere di indire la gara.
ACCORDO CON CENTRALE DI COMMITTENZA E SUPPORTO TECNICO VALIDI PER LA MILESTONE PNRR
In tema di finanziamenti PNRR e accesso al Fondo Opere Indifferibili, la condizione per il conseguimento della 'milestone' relativa all'individuazione del soggetto realizzatore è soddisfatta qualora l'ente beneficiario abbia tempestivamente attivato il supporto tecnico-operativo di una centrale di committenza, trasmettendo la scheda progetto e la dichiarazione di adesione, non rilevando l'eventuale esito deserto di precedenti procedure di gara ordinarie o l'errata qualificazione merceologica del CIG.
RUP DELLA STAZIONE APPALTANTE E RUP DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA: SI DEVE PREVEDERE UN COORDINAMENTO TRA LE DUE FIGURE (62.13)
Occorre premettere che, in base all’art. 62, co. 13 c.c.p., «le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».
Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255), apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa.
In questo quadro, il Collegio reputa che il coordinamento realizzato tra la S. e-OMISSIS-, al di là delle imprecisioni nella nomenclatura utilizzata nei documenti di gara per designare le figure, regga il confronto con la cornice normativa del codice.
Del resto, anche fuori dallo schema dei rapporti tra stazione appaltante qualificata e non qualificata, l’art. 15, co. 4 prevede la possibilità di adottare «modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP», in tal modo aprendo alla possibilità di una relativa frammentazione delle funzioni del R.U.P. (sul punto cfr. Corte Cost., 9 luglio 2019, n. 166). In tal senso sembra propendere anche l’A.N.A.C., che nel parere sopra citato adombra la possibilità che i compiti dei responsabili di fase vengano ricavati da quelli previsti per ciascuna fase dagli artt. 7 e 8 dell’allegato I.2.
ONERE DI PARTECIPAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE NON ESCLUDENTI E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO TARDIVO
È inammissibile per difetto di legittimazione e interesse il ricorso proposto contro il bando di gara da un operatore economico che non abbia presentato domanda di partecipazione, qualora i vizi dedotti riguardino clausole non escludenti o l'omessa suddivisione in lotti; parimenti, il diniego di autotutela che non comporti una nuova valutazione della fattispecie costituisce atto meramente confermativo e non interrompe il termine decadenziale per l'impugnazione della lex specialis.
DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO (193.2)
La fase preliminare di valutazione di una proposta di project financing, finalizzata alla dichiarazione di pubblico interesse e all'eventuale nomina del promotore, è espressione di un'amplissima discrezionalità amministrativa estranea alle regole del confronto concorrenziale tipico delle gare d'appalto. In tale fase, non è richiesto il possesso della qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, poiché l'attività non è sussumibile tra le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, ma afferisce alla funzione di programmazione strategica dell'ente.
INCOERENZA TRA PROPOSTA EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE NELL'OFFERTA TECNICA
È illegittima l'aggiudicazione disposta sulla base di una valutazione dell'offerta tecnica palesemente illogica, qualora sussista una contraddizione insanabile tra la proposta qualitativa e l'organizzazione del personale necessaria per attuarla, rendendo l'offerta stessa inidonea a garantire gli standard minimi di servizio fissati dal capitolato.
INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA L'IMPUGNAZIONE DELLA DETERMINA SULLA CENTRALE DI COMMITTENZA (62.11)
In tema di appalti pubblici, la clausola del disciplinare o la determina a contrarre che individua il ricorso a una specifica centrale di committenza deve essere immediatamente impugnata se ritenuta illegittima, pena l'inammissibilità del successivo ricorso avverso l'aggiudicazione. Per il concorrente terzo classificato, l'interesse al ricorso sussiste solo se l'impugnazione è rivolta cumulativamente contro il primo e il secondo graduato, al fine di garantire un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento.
QUALIFICAZIONE DELLA S.A.: NON NECESSARIA PER LA FASE DI VALUZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO DI FINANZA
Questo collegio, evidenzia che:
- l’art. 63, comma 5, laddove stabilisce che la qualificazione riguarda, tra le altre, “la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure” (lett.a) – aspetto su cui ha particolarmente insistito parte ricorrente - premette, a chiare lettere, che la stessa ha “ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro”, che è cosa ben diversa dalla valutazione ed approvazione di un progetto di fattibilità (art. 193, comma 2), cui, laddove e/o da quando inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente, può far seguito l’avvio della gara;
- l’art. 62, comma 18, richiede la qualificazione per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) ai fini dell’esercizio delle attività di “progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di partenariato-pubblico-privato” ovvero per la progettazione tecnico-amministrativa della procedura di affidamento e non, invece, per l’attività che connota la fase preliminare di individuazione dell’interesse pubblico e, coerentemente con esso, della proposta che ad esso meglio e/o maggiormente corrisponda. Un tanto risulta, peraltro, anche avvalorato dalla nuova prescrizione contenuta nell’art. 3, comma 5, dell’Allegato II.4, introdotta dal “primo Correttivo” approvato con d.lgs. n. 209/2024, che impone la qualificazione della stazione appaltante in relazione alla fase preliminare alla scelta del promotore nel partenariato, ma limitatamente al caso della procedura di finanza di progetto ad iniziativa pubblica di cui al nuovo comma 16 dell’art. 193 del Codice, ipotesi che assolutamente non ricorre nel caso di specie, ove viene, per converso, in rilievo una procedura ad iniziativa privata. Resta, in ogni caso, fermo che, in assenza di un’analoga disposizione espressa nella normativa previgente che regola la fattispecie che qui occupa, non poteva in alcun modo ritenersi richiesta alcuna qualificazione per lo svolgimento delle attività preliminari all’approvazione della proposta di project financing, viepiù in quelle ad iniziativa del privato;
- l’allegato II.4, all’art. 2, è esplicito nel richiedere la qualificazione “per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti” ovvero, secondo la definizione di “affidamento del contratto” data dall’art. 3, comma 1, lett. a) dell’All. I.1 al nuovo Codice, per “l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all’operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante”. Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 luglio 2016, n. 22, la parola “affidamento” [cfr. l’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. e 120 comma 1 c.p.a.] è riferibile ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture: la stessa dev’essere decifrata come relativa all’atto con cui la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto; appare evidente che nessuna “procedura di affidamento” nel caso in esame è stata avviata, con conseguente inapplicabilità delle norme in tema di qualificazione della stazione appaltante.
Nel segmento procedimentale in questione - che è estraneo alla fase di scelta del contraente - viene, peraltro, notoriamente in rilievo l’esercizio preliminare del potere discrezionale dell’Amministrazione di individuazione dell’interesse pubblico da perseguire mediante la successiva gara, e dunque, appunto, di programmazione dell’opera o del servizio, tant’è che l’esito di questa procedura è, come già evidenziato, l’inserimento della proposta approvata negli strumenti di programmazione, cui può far seguito l’avvio della gara.
OBBLIGO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA PER OFFERTE CON INCREMENTI DI PERSONALE SENZA COSTI AGGIUNTIVI (110.1)
È illegittimo il provvedimento di aggiudicazione qualora la Stazione Appaltante ometta di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta a fronte di migliorie tecniche che prevedano un sensibile incremento di personale senza alcun aumento dei costi della manodopera rispetto alla base d'asta. L'asserito risparmio di tempo derivante dall'utilizzo di software di ottimizzazione deve essere rigorosamente dimostrato e verificabile dall'amministrazione, non potendo quest'ultima recepire acriticamente dichiarazioni che incidono sulla sostenibilità economica dell'appalto.
LEGITTIMO L'INVITO ALLA SOLA MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO NELLA PROCEDURA NEGOZIATA (76.7)
In tema di procedure negoziate d'urgenza indette ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, la scelta della stazione appaltante di invitare le sole società mandatarie dei raggruppamenti temporanei già partecipanti alla gara annullata è legittima, poiché il raggruppamento rappresenta un unico concorrente e un unico centro di interesse. L'obbligo di informazione verso le mandanti ricade sulla mandataria e non può tradursi in un aggravio procedimentale per l'amministrazione, incompatibile con le esigenze di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa.
LEGITTIMO IL MANCATO INVITO DEL GESTORE USCENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA (76.2)
Nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando indette ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 per ragioni di urgenza conseguenti all'annullamento di una precedente gara, la stazione appaltante può legittimamente limitare gli inviti ai soli operatori economici che avevano presentato offerta per lo specifico lotto territoriale nella procedura annullata. In tale contesto, il gestore uscente che non aveva partecipato alla precedente competizione per quel lotto può essere legittimamente escluso dagli inviti, poiché il suo comportamento pregresso manifesta una carenza di interesse verso lo specifico affidamento, non risultando tale scelta né discriminatoria né irragionevole.
LEGITTIMA L'ARTICOLAZIONE DI ULTERIORI FASI DI CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (110.2)
Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, pur mantenendo una struttura tendenzialmente monofasica, non preclude alla stazione appaltante l'esperibilità di ulteriori passaggi istruttori e richieste di chiarimento qualora necessari per individuare il miglior offerente e garantire l'esecuzione dell'appalto alle condizioni proposte, non ravvisandosi nel nuovo Codice una preclusione alla prosecuzione del contraddittorio.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO L'INTERRUZIONE ENDOPROCEDIMENTALE DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
In tema di accordi quadro, l'aggiudicazione e la stipula della convenzione quadro non pongono a carico delle amministrazioni beneficiarie un obbligo giuridico di attivazione dei contratti derivati, né il diritto dell'operatore economico a pretendere l'acquisto di quantitativi minimi di prestazioni, residuando in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di valutare la convenienza dell'adesione anche alla luce di proposte alternative di partenariato.
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO E PERDITA DEI FINANZIAMENTI PNRR
Ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo Opere Indifferibili, l'individuazione del soggetto realizzatore deve avvenire entro il termine perentorio fissato dalla normativa, restando irrilevante che la procedura di gara sia andata deserta qualora l'ente attuatore non abbia tempestivamente attivato, tramite l'invio della modulistica prescritta entro la scadenza, le procedure di supporto tecnico-operativo presso la centrale di committenza nazionale.
MANCATA ADESIONE AI SOGGETTI AGGREGATORI SE OFFERTA PIU' CONVENIENTE - LEGITTIMO
La questione giuridica all’esame del Collegio attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di Sassari di aderire alla convenzione quadro CAT Sardegna per i servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della regione - Lotto 6 (Enti locali aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari e l’Università degli Studi di Sassari), della quale è affidataria la ricorrente, per l’espletamento del servizio di pulizia ed igiene degli uffici ed altri immobili del Comune, che è stato invece oggetto di apposita procedura di gara.
Orbene, stante le caratteristiche del servizio richiesto dal Comune di Sassari ed alla luce delle condizioni dell’appalto, che è stato bandito tramite Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, deve ritenersi infondato il ricorso.
Il consiglio di stato aveva già in passato chiarito la portata della deroga all’obbligo di adesione alle convenzioni aperte da parte delle stazioni appaltanti, evidenziandone la stretta connessione, anche alla luce della giurisprudenza già maturata sul tema (tra cui quella richiamata dal Comune resistente), con il profilo della convenienza economica per la stazione appaltante:
“Secondo l’art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015, infatti, la deroga alla convenzione potrebbe essere disposta soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio. (…)
Come, invero, statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937) con riferimento alle gare Consip, di norma si rinvengono in sede di centralizzazione le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni- quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione. (…).
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto”.
Nella vicenda sottoposta al suo esame, il Consiglio di Stato ha poi concluso che “Nella fattispecie, tali elementi ‘specializzanti’ non sono stati posti in evidenza dalla stazione appaltante, anche in sede di comparazione delle offerte presentate dal Consorzio Nazionale Servizi alla Città Metropolitana di Firenze e del Consorzio Leonardo Servizi al Comune di Lucca, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, degli uffici, degli altri locali e competenze comunali e delle pertinenze stradali”.
MANCATA ADESIONE SOGGETTI AGGREGATORI - LEGITTIMA SE RISPARMIO DI SPESA
L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce che: “Ferma restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7, all’art. 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze… sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche… nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.
Il comma 3 bis stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Con l’art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazione, con legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata introdotta la figura dei ‘soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi.
Le nuove disposizioni prevedono che possono fare parte dell’Elenco dei soggetti aggregatori, in primis, Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione ‘qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 206’.
L’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2014 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, devono essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie), in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a CONSIP, oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.
Dall’esame delle disposizioni citate si rileva che la qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che a Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell’ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, non sarà consentita l’indizione di autonome procedure da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche e delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Le finalità perseguite sono il superamento della frammentazione delle stazioni appaltanti e l’eliminazione dell’inefficienza nella gestione delle procedure di gara, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio in termini di denaro pubblico, attraverso la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche.
La centralizzazione delle procedure di approvvigionamento comporta anche l’annullamento dell’ asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici, probabilmente derivante da un insieme di fattori inerenti alla qualità delle stesse stazioni appaltanti o alla maggiore o minore cadenza temporale in cui un soggetto aggregatore procede all’espletamento di procedure di gara.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
qualificazione stazioni appaltanti - servizi committenza ausiliari Si prega di prendere nota di quanto allegato. Grazie e cordiali saluti.
A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata. Quanto alla nomina del RUP, lo stesso può essere il RUP (iscritto all'ANAC) della società ASM srl (seppur non qualificata per questo tipo di procedura) o deve essere necessariamente un dipendente della stazione appaltante qualificata?
A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.
Siamo una società gestore di servizi rifiuti ad intero capitale pubblico di cui all’art. 113, comma 5, c) del D.Lgs. 267/2000, che svolge in house in favore dei propri Comuni Soci l’attvità di gestione tariffe TA.RI. e rapporto con gli utenti, così come disciplinata dall’Allegato alla delibera 15.01.2022 n. 15/2022/R/rif di Arera. Nell’ambito delle varie attività comprese nella Gestone Tariffe e Rapporto con gli utenti, svolge anche il servizio di calcolo, emissione e riscossione della TA.RI. In materia di affidamento del servizio di riscossione coattiva del tributo i vari comuni hanno finora provveduto, a suo tempo, a bandire gara per la concessione. I vari contratti, che ne sono derivati si avviano a scadenza. Si chiede pertanto se la nostra Società possa bandire un'unica gara per il servizio di riscossione coattiva per tutti i comuni soci (ed eventualmente se i comuni devono autorizzarci/delegarci a questa operazione), prevedendo in capitolato tutta la gestione dell’affidamento delle somme e della loro rendicontazione a carico di SIVE, ma con l’accredito degli incassi a favore dei Comuni, o se questi ultimi debbano obbligatoriamente procedere in autonomia come fatto in precedenza.
Buongiorno, con la presente chiediamo un chiarimento circa la qualificazione della SA su sito ANAC. Alla prima domanda posta da ANAC viene richiesto se la stazione appaltante è soggetta alla qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17 del D.Lgs. 36/2023. La nostra Società, JESOLO PATRIMONIO SRL è una IN HOUSE a totale partecipazione pubblica (socio COMUNE DI JESOLO). Fino al 30/06/2025 abbiamo operato come SA qualificata utilizzando lo strumento del MEPA per tutti gli affidamenti. Da nostra analisi, sembrerebbe che la fattispecie dell'art. 62 comma 17, nella quale potrebbe ricadere la società possa essere quella di "soggetto privato tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice". Pertanto, non soggetta alla qualificazione. Chiediamo vostro riscontro a riguardo in modo da procedere. Cordiali saluti.
Per i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000, l’art. 5 co 5 dell’allegato II.4, così come modificato da d. lgs. n. 209/2024, prevede che “Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”. Dal momento che la procedura di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e l’affidamento allo stesso dei compiti operativi sarà svolta dalla società interamente a capitale pubblico delegata all’uopo dagli enti pubblici (qualificata con livello SF1 negli ambiti “progettazione e affidamento" ed "esecuzione") e che a valle della procedura il servizio sarà svolto dalla società mista composta dalla summenzionata società a capitale pubblico e dal socio privato selezionato, si chiede di chiarire se ai fini della qualificazione è sufficiente che la società mista sia qualificata nell’ambito dell’esecuzione SF1. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.
Buongiorno, stiamo predisponendo il regolamento per il funzionamento dell’ufficio gare e nel contempo la determina per l’individuazione della Struttura Operativa Stabile (SOS). Premettiamo che siamo una Stazione Appaltante Qualificata in L1 e SF1. All’interno del regolamento si vorrebbe prevedere la possibilità di quanto segue: 1 Riguardo alle procedure di gara per l’ affidamento di lavori d’importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 e per l’affidamento di servizi e forniture d’importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice, il Dirigente dell’Area Patrimonio e Gestione del territorio può scegliere di espletare direttamente la procedura di gara, attraverso il personale assegnato alla propria Area (non rientrante nella SOS), ovvero di avvalersi dell’Ufficio Gare e Provveditorato, tenuto conto del calendario delle gare da istruire ed espletare e dei tempi di preavviso richiesti per l’avvio delle procedure, in capo all’Ufficio Gare stesso. Quali potrebbero essere le eventuali implicazioni della mancata effettuazione delle gare di cui sopra da parte dell’ufficio a ciò deputato (Uff. Gare) di fronte all’Anac anche ai fini della qualificazione della Stazione Appaltante? 2 Stiamo altresì valutando di inserire un articolo che consenta di ricorrere in via residuale alla Stazione Appaltante della Provincia (in qualità di CUC) qualora si dovessero verificare determinati eventi, quali: picchi di procedure in capo all’ufficio gare che non permettono di espletare gare assoggettate a particolari scadenze oppure eventi imprevedibili e/o assenze del personale incaricato per problemi di salute (per esempio). Alla luce della normativa vigente, nel regolamento di una stazione appaltante qualificata è possibile inserire la suddetta possibilità? Grazie
Buongiorno, la nostra società opera quale stazione di committenza ausiliaria per la sola fase di affidamento in nome e per conto di altri. Si chiede cortesemente se, nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scrivente abbia l’onere di nominare la commissione all’uopo dedicata all’esame delle offerte tecniche oppure di prendere atto dell’atto di nomina da parte dell’Ente Delegante. In ogni caso, è possibile che i membri di tale commissione siano tutti dell’Ente Delegante, incluso il RUP? Grazie il Servizio Gare
Con riferimento agli affidamenti diretti, recentemente è stata pubblicata la sentenza n. N. 04185/2026REG.PROV.COLL del Consiglio di Stato. In tale sentenza vi è un passaggio nel quale i giudici affermano (a ns. avviso impropriamente) che "19.1. Nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente (la definizione contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. d dell’allegato I.1. include, evidentemente, anche le concessioni), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice". In base a tale affermazione (non è chiaro da dove deriverebbe "l'evidenza" che fa dire al CdS che la definizione è estesa anche alle concessioni), alcuni commentatori hanno ritenuto superato o superabile il divieto di affidamento diretto nelle concessioni, stabilito indirettamente dall'art.187 del codice. D'altronde l'allegato I.1 al comma 3 lett. d), nel definire l'affidamento diretto fa riferimento all'art.50 e non anche al 187. Si chiede un parere in merito e se vi risultano ulteriori sentenze/pareri anche di Anac o MIT che, in qualche modo, aprano ad affidamenti diretti per le concessioni di importi inferiori a 140.000 euro. Noi, a parte questo passaggio nella sentenza citata, non ne abbiamo trovati, ma l'argomento è molto importante perchè spesso i comuni hanno necessità di fare affidamenti di piccoli importi in concessione, ma non possono farlo non essendo qualificati. Grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
In relazione alla fase di affidamento dell'appalto, qualora una stazione appaltante non qualificata si rivolga, per una gara, ad una stazione appaltante qualificata (mediante apposita Convenzione) quali sono gli adempimenti finali a cui è tenuta la stazione appaltante qualificata? La proposta di aggiudicazione formulata dalla stazione appaltante qualificata deve prevedere anche l'aver svolto la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, la verifica della congruità della manodopera o degli oneri aziendali che normalmente sono in capo al RUP? Quest'ultimo, deve essere della stazione appaltante qualificata o può essere nominato in quella non qualificata in base agli accordi individuati nella Convenzione?
Si chiede di verificare, se, la pubblicazione e selezione degli Operatori Economici da invitare, per procedure negoziate sottosoglia di cui Allegato II.1 art. 1 comma 1, in caso di procedura affidata da parte di un Ente (Comune non qualificato) alla Centrale di Committenza qualificata, possa essere pubblicata e svolta dall'Ente anche se privo della qualifica per il livello relativo alla procedura. Oppure, se l'insieme delle fasi (pubblicazione indagine, selezione, ed invito) debba necessariamente essere in capo alla Centrale di Committenza, od in alternativa, se tali attività possono essere, nell'ambito della autonomia delle parti, e come previsto comma 3 art. 1 Allegato II.1, stabilite nel proprio accordo e convenzione.
Si invia la presente per chiedere se, in relazione all'obbligo per la S.A. non qualificate di ricorrere a S.A. qualificate per procedure di gara di valore superiore alle soglie di cui all'art. 62 e all'All. II.4 del D.Lgs 36/2023, risulta lecito che la S.A. qualificata possa svolgere a titolo oneroso le attività di appalto ovvero di esecuzione del contratto a titolo oneroso stabilendo degli importi in relazione, per esempio, a complessità delle opere, importo delle opere, ecc. ovvero se tale attività, in quanto disposta ex-Lege, debba svolgersi a titolo gratuito.
L'art. 15 comma 4 del Codice prevede che, ferma restando l'unicità del RUP, il RUP medesimo possa nominare dei responsabili di fase (fra cui il responsabile di procedimento per la fase di affidamento); il comma 9 del medesimo articolo prevede che le centrali di committenza designano un RUP per le attività di propria competenza. L'art. 62 comma 13 specifica ulteriormente che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza nominano un RUP. Si chiede se una stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti debba nominare autonomamente, per ogni procedura presa in carico, un RUP per la fase di affidamento (che, quindi, assumerebbe i compiti di cui all'art. 7 dell'All. I.2) oppure debba nominare - sempre se possa ritenersi lecita una nomina autonoma, visto che l'art. 15 comma 4 sopra richiamato concede tale facoltà di nomina al RUP, unico e nominato dalla SA delegante - un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, privo dei compiti di cui all'Allegato sopra richiamati, che rimarrebbero in capo al RUP dell'ente delegante, e con compiti meramente istruttori, in analogia alla L. 241/1990.
Con riferimento al sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 36/2023, si chiede conferma in merito alla possibilità, per una stazione appaltante non qualificata per la fase Progettazione e affidamento, di aderire a Convenzioni/Accordi quadro, sia di Consip che del soggetto aggregatore regionale, a prescindere dall'importo (e, quindi, nel caso di servizi e forniture, anche per importo superiori a € 140.000,00). Si chiede, di conseguenza, conferma della possibilità, per una stazione appaltante non qualificata per la fase dell'esecuzione, di poter legittimamente gestire tali contratti in autonomia, sulla base della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 6, lettera f) e nell'articolo 8, comma 5, dell'Allegato II.4
L'articolo in oggetto, ha apportato modifiche all'allegato II.4, art. 5, co. 5 del D.Lgs. 36/2023. E' corretto interpretarne il combinato disposto con l'art. 62, co. 6, let. c) nel senso che, l'SA non qualificata, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP (strumenti di negoziazione messi a disposizione da CONSIP, in qualità di centrale di committenza qualificata), può autonomamente effettuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, invitando 10 operatori economici, per appaltare concessioni d'importo compreso tra i 140.000 euro e la soglia comunitaria?
<p>La Provincia di Avellino è qualificata con livelli di qualificazione L1 e SF1 nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di P.P.P. di qualsiasi importo, munita di certificazione di qualità ISO 9001:2014 e disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023; visto l'art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 che pone in capo alle stazioni appaltanti qualificate, a partire dal 01/01/2025, obblighi di monitoraggio sulla propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del relativo contratto; Evidenziato che la suddetta disposizione legislativa non precisa se, nelle ipotesi di ricorso al modulo convenzionale di cui all'art. 62, commi 9 e succ. del d.lgs. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ricadono per le procedure espressamente delegate dagli enti aderenti alla SUA alla medesima; si chiede nelle ipotesi di ricorso alla SUA, ai sensi dell'art. 62, comma 9 e 10 e succ. del d. lgs. n. 36/2023, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all'ANAC ex art. 11, comma 4bis, All. II.4 del D.Lgs. n.36/2023 relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA da uno dei propri Enti convenzionati devono essere svolti dalla Stazione appaltante delegante oppure dalla SUA che espleta la procedura? </p>
Una stazione appaltante NON qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori, e pertanto con possibilità di affidare lavori fino all'importo di 500.000 euro, in caso si trovi a dover affidare lavori di importo superiore avvalendosi di una Centrale Unica di Committenza, può comunque ricorrere all'affidamento a professionista esterno per la progettazione dell'opera oppure non essendo qualificata per la fase di progettazione e affidamento non può neppure gestire e approvare il progetto esecutivo?
Premesso che questa S.A. si è recentemente qualificata per l'esecuzione dei contratti di appalto ottenendo il livello L2 per i lavori e il livello SF1 per i servizi e forniture, si chiede in considerazione a quanto previsto nell'allegato II.4 al codice dei contratti vigente in particolare all'art. 3 c. 5 e all'art. 5 c5, se per i contratti di concessione e parternariato pubblico privato sia possibile la qualificazione per il "solo" ambito di esecuzione, così come previsto per i contratti di appalto, o invece sia prevista un'unica qualificazione complessiva per le fasi di programmazione-affidamento ed esecuzione.
Si chiede se la Stazione appaltante qualificata per la sola fase di esecuzione - per il livello 2, sia in ambito Lavori che Servizi/Forniture (anche per PPP) - a seguito deposito di proposta di PPP di iniziativa privata di importo superiore a € 500.000 ai sensi art. 193, c. 3 del Codice, sia legittimata a svolgere in proprio il sub-procedimento di cui ai commi 4/7 del medesimo articolo fino all'approvazione del progetto selezionato, delegando la successiva fase di affidamento (svolgimento procedura di gara e aggiudicazione) a SA o CUC qualificata convenzionata, per poter procedere alla stipula ed esecuzione del corrispondente contratto.
Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo all'ammissibilità o meno dell'affidamento diretto per concludere che l'istituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi.
Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell'art. 62 del Codice deve appaltare lavori di importo inferiore ad Euro 500.000 finanziati con PNRR. Essendo superato il termine del 30.6.2024 di cui all'art. 1 c. 1 del d.l. 32/2019 (come prorogato dal d.l. 215/2023), può eseguire autonomamente la gara o deve ricorrere ad una stazione appaltante qualificata?
Nel caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, l'art. 180 del d.lgs 36/2023, prescrive che:"1.le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse". L'art. 174 del Codice, in materia di qualificazione per i PPP rimanda all'art. 63. Il comma 18 dell'art. 63 prevede che progettazioine, affidamento ed esecuzione dei PPP (incluse concessioni), possano essere svolti da soggetti qualificati almento ai livelli intermedi (SF2/L2) di cui all'art. 63 c.2 b). Sulla scorta di quanto sopra e considerato l'allegato II.4 al codice, si chiede: 1) se in caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve in ogni caso essere qualificata contemporaneamente in fascia SF2 servizi ed L2 lavori; 2) se l'eventuale doppio obbligo di contemporanea qualificazione vale anche nel caso di concessione mista, a netta prevalenza di servizi (3,2 milioni), con lavori sotto addirittura la soglia di euro 500.000 (art. 62 c.1 Codice), circostanza che, ai sensi dell'art. 180, prescriverebbe invece l'applicazione delle disposizioni relative ai soli servizi e non certo ai lavori.
Si chiede se l'affidamento diretto di un servizio, di importo compreso tra i 5.000 euro e i 140.000 euro, sia possibile acquisirlo, in alternativa all'uso del MEPA, tramite l'uso della PAD certificata in dotazione alla stazione appaltante, tenendo conto del disposto dell'art.62 del D.Lgs.n.36/2023. In altre parole, si chiede se si possa ritenere l'uso della PAD certificata della stazione appaltante equivalente all'uso del MEPA per un affidamento diretto di un servizio di importo inferiore a 140.000 euro.
E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?
Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati a società in house. Siamo una Società in house che eroga servizi di committenza, anche ausiliare. Si chiede di chiarire: a) se il RUP (Responsabile Unico Progetto) deve essere unico e individuato esclusivamente da questa società in quanto stazione appaltante qualificata? In caso affermativo se il RUP possa essere individuato nel personale del Comune socio richiedente, avente i requisiti di legge (coadiuvato dalla struttura di supporto messa a disposizione da questa Società) ed incardinato nel procedimento gestito interamente da questa società in house (ovvero profilato come Rup della Centrale)? Tale soluzione consentirebbe di attribuire correttamente il CIG e l'iter di monitoraggio e rendicontazione della spesa in capo al Comune beneficiario dell'intervento (in termini economico, finanziari e gestionali); b) in caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede se sia possibile che questa Società in qualità di stazione appaltante qualificata delegata, possa individuare un RUP al proprio interno avente le funzioni di raccordo con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento per la fase di affidamento, fermo restando il RUP dell'intervento individuato all'interno della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, al quale questa Società fornirebbe il necessario supporto da parte della struttura tecnica appositamente individuata, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
Un comune non capoluogo di provincia può esperire in autonomia una gara per lavori sino a 500.000 euro per un progetto finanziato dal PNRR avendo la qualificazione per lavori sino a 5 milioni? O deve necessariamente e obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza?
Si chiede un chiarimento rispetto alla disciplina degli affidamenti tra i 5.000 e i 140.000 euro per forniture, servizi e servizi di ingegneria in particolare. Nello specifico si chiede un chiarimento rispetto all'eventuale sussistenza, a legislazione variata, della previsione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 relativamente obbligo dell'utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e - se vigente - di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante. In considerazione delle previsioni dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, infatti, si chiede se l'obbligo di utilizzo delle PAD riguardi anche tale fascia di affidamenti, applicandosi tout court, e quindi si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale. Si chiede altresì l'eventuale applicabilità di tale previsione anche allo specifico dei servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.
L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.
<p>Preso atto di quanto indicato con parere n. 1931 del 23/04/2023 si chiede se, il principio della "preliminare preferenza del territorio regionale di riferimento", possa essere applicato anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e). Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto precede sarebbe possibile in quanto, la parola "ordini" indicata dai due commi in parola, non parrebbe espressamente riferita ai soli affidamenti diretti. Essa potrebbe essere interpretata, in senso più estensivo, anche in riferimento agli ordinativi emessi per la stipula delle procedure negoziate, realizzata tramite lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio di cui all'art. 18, co. 1 del Codice che, nel caso d'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende il nome di "stipula MEPA". Se quanto precede è vero, l'unica differenza tra l'art. 62, co. 5, lett. f) ed il co. 6, lett. d) del medesimo articolo, riguarderebbe i limiti d'importo dei possibili affidamenti, differenziati per beni, servizi e lavori, a seconda che si tratti di una SA qualificata o meno. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata. </p>
Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all'art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?
Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.
Si conferma che in base all'articolo 62, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti non qualificate "procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente"? L'art. 2 della Parte I dell'all. II. 4 riporta che "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", e apparentemente risulta difforme dalla sopraindicata disposizione normativa. Inoltre, per strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, si intendono i mercati elettronici (ad es. MEPA, sia ODA che RDO) o, in generale, le piattaforme di e-procurement?
In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.

