Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA SENZA PREVIO CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE (103)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

La garanzia definitiva prestata per l'esecuzione di un appalto pubblico configura un contratto autonomo di garanzia, escludendo l'applicabilità della mediazione obbligatoria prevista per i contratti assicurativi. Conseguentemente, l'azione di regresso del garante a seguito del pagamento a prima richiesta è pienamente legittima anche in assenza di preventivo interpello dell'appaltatore, il quale non può paralizzare l'escussione invocando responsabilità del proprio subappaltatore in merito a violazioni della sicurezza sul lavoro.

"deve escludersi che l'impresa che ha contratto la polizza in favore della stazione appaltante vanti il diritto, o anche soltanto un'aspettativa, di essere consultata dalla stazione appaltante ovvero dal garante nella fase che precede l'escussione della polizza" e "esclusa la funzione assicurativa, deve affermarsi che l'azione non è subordinata al previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria".

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