LA STAZIONE APPALTANTE È OBBLIGATA A PREDISPORRE UN PROGETTO ESECUTIVO IMMEDIATAMENTE "CANTIERABILE" E A GARANTIRE LA POSSIBILITÀ GIURIDICA DELL'ESECUZIONE
In tema di appalti pubblici di lavori, l'inadeguatezza del progetto esecutivo posto a base di gara e della successiva perizia di variante, qualora presentino vizi strutturali tali da rendere l'opera non conforme alla normativa tecnica vigente o non realizzabile, integra un grave inadempimento della Stazione Appaltante. È legittimo il rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere l'atto di sottomissione relativo a una variante viziata, spettando a quest'ultimo il risarcimento del danno per "interesse positivo" (lucro cessante e danno emergente), con esclusione dei soli costi di partecipazione alla gara che restano a carico dell'operatore economico.
"In particolare, il perito ha evidenziato, in maniera condivisibile, l’affidamento incolpevole della sulla regolarità del progetto originario, in quanto i vizi riscontrati non erano immediatamente percepibili al momento della partecipazione alla procedura di gara, oltre ad un legittimo rifiuto alla sottoscrizione della perizia in variante, in quanto effettivamente gravemente violativa delle norme sulle costruzioni [...]. I vizi suddetti, dunque, sono evidentemente attribuibili alla pubblica amministrazione-stazione appaltante, come costantemente ribadito dalla Cassazione, secondo cui l’inadeguatezza del progetto posto a base di gara è circostanza di per sé sufficiente ad integrare l’inadempimento della stazione appaltante. Al riguardo, è opportuno ricordare che il committente pubblico ha l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente ‘cantierabile’, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09.11.2018, n. 28799). Inoltre, si è recentemente precisato che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19.08.2025, n. 23520)."
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