Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In tema di processo amministrativo, l'estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere dichiarata qualora, intervenuta l'interruzione del processo, non venga depositata l'istanza di prosecuzione o di riassunzione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85, comma 1, del c.p.a., determinando così il consolidamento degli atti amministrativi impugnati.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati