Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE DOPO LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto 2024

Il giudizio amministrativo sospeso per pregiudizialità ex art. 79 c.p.a. si estingue per inattività qualora, entro il termine di ottanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, nessuna parte presenti l'istanza di fissazione di udienza prevista dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del processo.

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