Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO DI APPALTO SUBORDINATO ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI: CONDIZIONE SOSPENSIVA MISTA CHE RENDE IL CREDITO ESIGIBILE SOLO CON L'EFFETTIVO INCASSO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026

In tema di appalto di lavori pubblici, la disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 trova piena applicazione. Tuttavia, la presenza di una clausola che subordina il pagamento all'ottenimento del finanziamento pubblico sospende l'esigibilità del credito fino all'incasso della provvista. Pertanto, è illegittimo il decreto ingiuntivo emesso prima dell'avveramento di tale condizione, restando dovuti gli interessi moratori solo dalla data in cui l'Ente ha effettivamente incassato le somme.

"La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori... risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni... ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto"; "la subordinazione del pagamento del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento pubblico dà luogo ad una condizione sospensiva mista... impone alla parte dalla cui volontà dipende in parte l'avveramento della condizione di comportarsi secondo buona fede e, dunque, nello specifico, di cooperare ed attivarsi con l'ordinaria diligenza".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)