Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO DI APPALTO SUBORDINATO ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI: CONDIZIONE SOSPENSIVA MISTA CHE RENDE IL CREDITO ESIGIBILE SOLO CON L'EFFETTIVO INCASSO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalto di lavori pubblici, la disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 trova piena applicazione. Tuttavia, la presenza di una clausola che subordina il pagamento all'ottenimento del finanziamento pubblico sospende l'esigibilità del credito fino all'incasso della provvista. Pertanto, è illegittimo il decreto ingiuntivo emesso prima dell'avveramento di tale condizione, restando dovuti gli interessi moratori solo dalla data in cui l'Ente ha effettivamente incassato le somme.

"La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori... risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni... ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto"; "la subordinazione del pagamento del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento pubblico dà luogo ad una condizione sospensiva mista... impone alla parte dalla cui volontà dipende in parte l'avveramento della condizione di comportarsi secondo buona fede e, dunque, nello specifico, di cooperare ed attivarsi con l'ordinaria diligenza".