PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE: AMMISSIBILE LA INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO (1 - 17)
Non può ritenersi che la Commissione abbia realizzato una motivazione postuma del provvedimento di esclusione impugnato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i chiarimenti resi dall'amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, non necessariamente costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta (Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40).
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