OMESSA DICHIARAZIONE RINVIO A GIUDIZIO – NON DETERMINA ESCLUSIONE AUTOMATICA – VALUTAZIONE DELLA PA (80.5.cbis)
Il Consiglio ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che: - l’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, perché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 ma è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; - anche in assenza di un obbligo informativo previsto dalla lex specialis, tale omissione rileva quale “omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” di cui all’art. 80, comma 5, lett.c-bis) quando riguarda il rinvio a giudizio per reati che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono evidentemente idonei ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore economico; - la valutazione dell’idoneità dell’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità.
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