ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE TECNICA BASATA SU PARAMETRI NON PREDETERMINATI DALLA LEX SPECIALIS
È illegittima l'esclusione di un operatore economico fondata su presunte inidoneità tecniche rilevate in sede di prova pratica qualora i criteri di valutazione e il contenuto della prova non siano stati analiticamente prestabiliti dal disciplinare di gara. Allo stesso modo, le difformità documentali tra i manuali tecnici d'uso e le dichiarazioni rese in gara non configurano l'illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 se la stazione appaltante è stata messa in condizione di svolgere uno scrutinio consapevole e la discrepanza non incide in modo fuorviante sulla valutazione dell'offerta.
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