INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL CONCORRENTE ESCLUSO CONTRO GLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA
L'operatore economico destinatario di un provvedimento di esclusione dalla gara, non sospeso in sede cautelare e confermato in sede giurisdizionale, è privo di legittimazione a impugnare l'aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente o gli atti istruttori a valle dell'esclusione stessa. La perdita del titolo legittimante alla partecipazione rende inammissibile ogni ulteriore contestazione sulle fasi procedimentali successive, mancando in capo al soggetto estromesso la possibilità di ottenere un'utilità concreta o anche solo strumentale dalla caducazione degli atti impugnati.
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