Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NEI PUNTEGGI ANCHE DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

In tema di gare d'appalto, la risoluzione consensuale di un precedente contratto, dettata da difficoltà oggettive estranee a profili di negligenza o inadempimento dell'appaltatore, non integra la fattispecie del grave illecito professionale e, pertanto, non sussiste in capo all'operatore economico un obbligo di dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), né può fondare un provvedimento di esclusione dalla procedura.

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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: Modello di autodichiarazione standardizzato a livello europeo, attraverso il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione. (Riferimento: Art. 91)