Giurisprudenza e Prassi
ERRORE MATERIALE IRRILEVANTE SUL COSTO MANODOPERA E INTERPRETAZIONE LETTERALE DEI CRITERI (110.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE IV Sentenza
2025
Non configura un'offerta doppia o incerta la discrepanza minima tra il costo della manodopera indicato in offerta e quello riportato nelle giustificazioni dell'anomalia, qualora essa sia riconducibile a un mero errore materiale di calcolo privo di rilevanza economica sostanziale. Inoltre, l'offerta tecnica deve rispettare i parametri di computo richiesti dal bando, non essendo ammesso il ricorso al soccorso istruttorio per emendare carenze derivanti dall'errata interpretazione dei criteri di valutazione da parte del concorrente.
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