AMMESSA LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE RICONOSCIBILE NEI GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA (95.10)
È legittimo l'operato della stazione appaltante che proceda alla rettifica di errori materiali rinvenuti nei giustificativi dei costi della manodopera prodotti in sede di verifica dell'anomalia o di congruità, qualora tali errori siano riconoscibili ictu oculi e non intacchino il contenuto essenziale dell'offerta economica. I giustificativi, in quanto atti di supporto, non possono invalidare un'offerta economica chiara e univoca, dovendo il giudice e l'amministrazione privilegiare i dati dell'offerta rispetto a meri refusi contenuti nella documentazione integrativa.
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