VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA TECNICA E CONFORMITÀ SOSTANZIALE DELLE OFFERTE NELLE GARE PUBBLICHE (68.4)
In sede di gara pubblica, la prescrizione relativa ai limiti dimensionali della relazione tecnica va interpretata secondo ragionevolezza, sicché il superamento minimo dei margini grafici non determina l'esclusione in assenza di una specifica sanzione o di un vantaggio valutativo indebito. Parimenti, è legittimo il giudizio di equivalenza tecnica che valorizzi la funzionalità complessiva del sistema offerto, qualora lo stato dell'arte tecnologico renda impossibile o privo di utilità pratica il possesso di una caratteristica hardware 'nativa' se il risultato prestazionale finale è garantito da componenti integrativi.
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