ONERE PROBATORIO DELL'EQUIVALENZA TECNICA A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO (68.7)
In tema di gare d'appalto, il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 non esonera l'operatore economico dall'onere di dimostrare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, che la soluzione tecnica proposta soddisfi in modo equipollente le esigenze della stazione appaltante. Tale prova costituisce parte integrante dell'offerta e la sua mancanza preclude alla commissione giudicatrice l'esercizio della discrezionalità tecnica necessaria per la valutazione dell'equipollenza, restando preclusa ogni integrazione probatoria in sede di giudizio.
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