Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TECNICA E DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (68.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche non obbliga la stazione appaltante a considerare identiche soluzioni che, pur assolvendo alla medesima funzione primaria, presentano livelli qualitativi, informativi o di stabilità differenti. La scelta di premiare una tecnologia rispetto a un'altra rientra nei margini di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, la cui valutazione resiste al sindacato di legittimità se supportata da una motivazione che ne espliciti i vantaggi clinici o operativi e non sia macroscopicamente irragionevole.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)