Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI PROVA DELL'EQUIVALENZA FUNZIONALE E DIVIETO DI VALUTAZIONE POSTUMA DELLA STAZIONE APPALTANTE (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2026

In presenza di specifiche tecniche minime obbligatorie e analitiche, l'offerente che intenda proporre un prodotto equivalente ha l'onere di dichiararlo e dimostrarlo espressamente nella propria offerta tecnica. È illegittima la decisione della Stazione Appaltante che riconosca l'equivalenza funzionale ex post, in assenza di una previa allegazione del concorrente, poiché tale operato viola i principi di trasparenza, certezza del diritto e il dovere di rispettare le regole di gara stabilite dalla stessa amministrazione.

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