Giurisprudenza e Prassi

APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE ANCHE SENZA DICHIARAZIONE FORMALE IN OFFERTA (68.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad applicare il principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), ammettendo offerte che presentino caratteristiche tecnicamente difformi ma funzionalmente paragonabili a quelle richieste dalla lex specialis. Tale valutazione può essere effettuata anche in forma implicita dalla commissione giudicatrice laddove la conformità sostanziale del prodotto sia evincibile dalla documentazione tecnica prodotta e dai successivi approfondimenti istruttori, non essendo onere del concorrente rendere una formale dichiarazione di equivalenza già in sede di presentazione dell'offerta.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)