Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA DELLO SQUILIBRIO ECONOMICO NELLA REVISIONE DELLA CONCESSIONE (165.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2026

In tema di concessioni di servizi pubblici, il concessionario che richieda la revisione delle condizioni economiche e del canone per sopravvenuto squilibrio ha l'onere di fornire documentazione contabile specifica e analitica relativa al centro di costo interessato. È legittimo il diniego dell'Amministrazione fondato sull'inidoneità di dati desunti da calcoli parametrici o bilanci aziendali aggregati, spettando al giudice amministrativo il solo sindacato sulla ragionevolezza tecnica della valutazione della Stazione Appaltante senza potervi sostituire un proprio giudizio di merito.

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