Legittimità della valutazione tecnica celere e sindacabilità della discrezionalità tecnica
In tema di appalti pubblici aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte costituisce un elemento neutro che non inficia ex se la regolarità delle operazioni. La legittimità del giudizio non può essere desunta dalla rapidità con cui è stato compiuto, specialmente quando la lex specialis prevede rigorosi limiti dimensionali per gli elaborati tecnici. Inoltre, in presenza di criteri qualitativi, non sussiste un obbligo per la stazione appaltante di premiare in via automatica l'offerta che propone un numero quantitativamente superiore di risorse umane o professionali, residuando in capo alla Commissione la valutazione discrezionale sulla funzionalità e coordinamento dell'assetto organizzativo.

