IRRILEVANZA DELL'ERRORE MATERIALE NELLA DETERMINA SE IL BANDO È CHIARO (32.2)
In tema di appalti pubblici, l'indicazione erronea dell'oggetto o del valore dell'appalto nella sola determina a contrarre non costituisce causa di invalidità della procedura se il bando di gara e i documenti complementari forniscono indicazioni costanti e corrette. La determina a contrarre è infatti un atto interno al procedimento formativo della volontà dell'ente, la cui impugnazione non è condizione necessaria per la validità del bando; inoltre, le contestazioni relative alla congruità economica degli oneri posti a carico dell'affidatario devono essere supportate da prova rigorosa circa l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole per poter legittimare l'impugnazione immediata della lex specialis.
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