ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI: NON PUO' ESSERE DELEGATA A SOGGETTI PRIVATI (17.5)
L'attività di verifica dei requisiti dell'operatore economico, consistente nell'acquisizione della documentazione e nella successiva valutazione, è necessariamente riservata alla stazione appaltante in quanto espressione dell'attività provvedimentale che qualifica la gestione degli affidamenti pubblici; ne consegue che tale funzione non può essere delegata ad operatori economici privati, ponendosi in contrasto con il sistema di competenze del RUP e con l'obbligo di utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
"La verifica dei requisiti dell’operatore economico [...] è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati" (con richiamo agli artt. 15, 17, 24, 62 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e alla Delibera ANAC n. 116/2026).
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