Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSIONE COSTI MANODOPERA PER SERVIZI A RICHIESTA EVENTUALI NELL'OFFERTA ECONOMICA (95.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve indicare nell'offerta i costi della manodopera relativi alle prestazioni ordinarie e stabili della commessa; tale obbligo non si estende ai servizi 'a richiesta', in quanto trattasi di risorse aggiuntive ed eventuali la cui entità concreta è indeterminabile al momento della formulazione dell'offerta, non incidendo sulla tutela della giusta retribuzione dei dipendenti impiegati stabilmente nell'appalto.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

