DISTINZIONE TRA COSTI DIRETTI E INDIRETTI NELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (97.5)
In tema di verifica di anomalia, l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera si impone esclusivamente per i dipendenti impiegati stabilmente e specificamente nella commessa, in quanto voce di costo rimodulabile nell'offerta; diversamente, le figure professionali impiegate in via indiretta o trasversale su più contratti costituiscono costi indiretti della commessa il cui ammontare non è soggetto al medesimo regime di scomposizione. Il giudizio di anomalia, quale espressione di discrezionalità tecnica, è legittimo qualora la sostenibilità economica complessiva sia validata da elementi certi, quali l'acquisto di materiali in stock a prezzi vantaggiosi.
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