Giurisprudenza e Prassi

COSTI MANODOPERA: LA VERIFICA DELLA S.A. NON DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE ESPLICITATA (97.5)

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Occorre premettere che la disciplina coeva prevedeva al comma 10 dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).”

La disposizione cui rimanda la norma richiamata prevede che la Stazione appaltante escluda l’offerta anormalmente bassa in quanto abbia accertato che “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

Quanto all’asserita mancata verifica dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante la tesi di parte ricorrente secondo cui si configurerebbe al riguardo un vizio di legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere appare infondata.

Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui "mentre l'aggiudicazione di un appalto si palesa illegittima ove l'aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi della manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, l'eventuale mera mancata verifica di tali costi, riportati nell'offerta dell'aggiudicatario e non contestati, va ascritta al novero delle mere irregolarità procedimentali non invalidanti di per sé. Si vuol dire che, per censurare l'aggiudicazione per il profilo dei costi di manodopera indicati dall'operatore aggiudicatario, parte ricorrente dovrebbe contestarne la sufficienza, eventualmente supportando tale contestazione con la prova della loro omessa verifica da parte della Commissione di gara. Di contro, non è sufficiente la mera mancata formalizzazione di tale controllo, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali" (T.A.R. Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2793; T.A.R. Napoli, sez. II, 12/07/2021, n. 4806; T.A.R. Latina, sez. I, 06/06/2022, n.526; T.A.R. Bari, sez. III, 09/03/2020, n. 370).

Peraltro si tratta di verifica che non necessariamente deve essere esplicitata, dovendosi al contrario esplicitare solo le motivazioni che dovessero indurre la Stazione appaltante a ritenere non rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50 del 2016.

Mentre la disposta aggiudicazione implicitamente presuppone che tale verifica sia stata effettuata –come sostenuto dalla difesa della stessa Amministrazione (cfr memoria del 9 febbraio 2024, pag. 5 e ss.)- e che abbia portato ad un esito positivo.

Parte ricorrente sostiene poi che ove tale verifica fosse stata svolta sarebbe emersa la palese sottostima dei costi della manodopera da parte di N., “con conseguente profilarsi di un evidente sintomo di anomalia e non remuneratività dell’offerta con conseguente esclusione di N. per violazione dei minimi salariali e/o per anomalia dell’offerta.”

Con riferimento a tale censura, strettamente connessa a quella successiva in cui si articola il secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la ricorrente sembra sovrapporre la verifica sulla congruità dei costi della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10°, del D. Lgs. n. 50/2016 con la verifica di congruità dell’offerta ove sia attivato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Si tratta tuttavia di due profili da tenere concettualmente distinti poiché la verifica sulla congruità dei costi della manodopera prevista dal richiamato art. 95, comma 10°, riguarda in base al dettato normativo soltanto il rispetto dei minimi salariali retributivi, e non anche la congruità complessiva del costo del personale. Infatti, in base ad una interpretazione sistematica delle norme di riferimento, la verifica demandata alla stazione appaltante in forza del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016 attiene esclusivamente al rispetto dei suddetti minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (TAR Puglia, Bari, 22 aprile 2021, n. 706, che richiama T.A.R. , Lecce , sez. III , 16 marzo 2020 , n. 329).

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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