RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE NELLE PROCEDURE DI VENDITA DI BENI PUBBLICI (4.1)
Nelle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto la vendita di beni pubblici (contratti attivi), la stazione appaltante è tenuta a garantire la segretezza delle offerte economiche e la pubblicità delle sedute di apertura, in ossequio ai principi generali di imparzialità e trasparenza. Ove tali garanzie manchino e il contratto sia stato già eseguito, il concorrente pretermesso ha diritto al risarcimento per perdita di chance, la cui quantificazione deve essere operata dividendo l'utile netto che l'impresa avrebbe ricavato per il numero dei partecipanti alla gara, rappresentando tale quoziente la probabilità di vittoria che l'operatore avrebbe avuto in una competizione lecita.
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