OBBLIGO DI PROCEDURA CONCORSUALE PER I CONTRATTI ATTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (13.5)
I contratti attivi della Pubblica Amministrazione, dai quali deriva un'entrata e che offrono opportunità di guadagno economico all'operatore, non possono essere affidati mediante trattativa privata diretta, dovendo invece essere preceduti da procedure di evidenza pubblica. In forza dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, pur in assenza di un obbligo di gara formale tipizzato per gli appalti passivi, l'Amministrazione è tenuta a garantire il rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, assicurando un confronto concorrenziale che consenta di selezionare la migliore proposta economica.
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