PROCEDURA NEGOZIATA PER FUNGIBILITA' TECNICA: LEGITTIMITA' DELL'AFFIDAMENTO (76)
In tema di affidamento di contratti pubblici, il presupposto dell'infungibilità tecnica, che legittima il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere accertato in concreto e con rigore. Tale presupposto sussiste legittimamente quando, all'esito di una consultazione preliminare di mercato, emerga che un solo operatore è in grado di fornire un bene conforme alle specifiche tecniche richieste (nel caso di specie, dettate a livello unionale per la flotta "rescEU") e dotato delle necessarie certificazioni aeronautiche di base, a differenza di soluzioni alternative che si configurano come meri progetti o prototipi in fase embrionale non ancora certificati. Le consultazioni preliminari, pur non costituendo procedura di gara, rappresentano lo strumento idoneo per motivare la deroga al principio di concorrenza.
Ne discende che, qualora oggetto dell’appalto siano forniture e servizi asseritamente caratterizzati da infungibilità o esclusività, la rigorosa motivazione richiesta possa fondarsi sugli esiti di tale consultazione.
Il modello proposto dalla ricorrente, ancora in fase progettuale, invece, non è mai stato costruito, seppure in una versione semplificata e, quindi, non è munito della certificazione richiesta.
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