CONFLITTO DI INTERESSE -VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA - RICHIESTO PROVA CONTRARIA DELL'OE (42.2.)
L'articolo 24, comma 7, è espressione di un principio generale per il quale ai concorrenti di una procedura di gara deve essere riconosciuta un'omogenea posizione, implicante ex se la più rigorosa parità di trattamento, dovendo essere valutato in ogni caso se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. Le ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d' appalto, e portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. La valutazione del possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24, comma 7 e dell'articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 spetta alla stazione appaltante in considerazione delle linee interpretative fornite e che la stessa, sulla base delle verifiche effettuate, qualora ritenga sussistente un potenziale conflitto di interessi, ne ammetta la relativa prova contraria prima di procedere all'esclusione del concorrente e alla revoca dell'aggiudicazione.
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