PREVISIONE EX LEGE DI UNO SCONTO INCONDIZIONATO: NON SI RITIENE VIOLATO IL DIRITTO EUROPEO
In definitiva, secondo questo collegio, la previsione di un limite ex lege allo “sconto incondizionato” tutela sia la concorrenza “nel mercato”, introducendo uno strumento di forte riequilibrio di condizioni di mercato in passato svantaggiate a danno degli esercenti e consentendo l’espansione del mercato dei servizi sostitutivi di mensa, sia la tutela della concorrenza “per il mercato”, in quanto crea un sistema virtuoso di competizione concorrenziale non solo tra gli esercenti convenzionati, ma anche tra gli stessi operatori economici che emettono i buoni pasto, i quali potranno formulare proposte contrattuali competitive ai datori di lavoro anche in ragione dell’allargamento della pletora degli esercenti interessati al convenzionamento. Dal che, come anticipato, l’assenza dei denunciati contrasti con la disciplina eurounitaria e la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità.
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