SE LA LEX SPECIALIS IMPONE L'USO DELLA PEC PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE È TENUTA AL RISPETTO DI TALE AUTOVINCOLO (17)
Ove la lex specialis abbia individuato una modalità specifica per le comunicazioni, l'Amministrazione è tenuta ad osservarne il contenuto, senza poter esigere dal concorrente l'osservanza di un onere diligenziale contrario alla deroga validamente introdotta.
"Se, fra le altre, anche le comunicazioni le comunicazioni relative … all’aggiudicazione” avrebbero dovuto essere veicolate utilizzando “il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005”, non rivela pregio l’argomentazione al riguardo esposta dalla resistente Amministrazione, secondo la quale la richiesta di documentazione a comprova dei requisiti non sarebbe assimilabile ad una “comunicazione relativa all’aggiudicazione”, trattandosi di una “fase procedimentale distinta e autonoma dall’aggiudicazione”.
Va rammentato, in proposito, come il comma 5 dell’art. 17 del vigente Codice dei Contratti (di cui al D.Lgs. 36/2023) stabilisca che “l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
La verifica del possesso dei requisiti, pur integrando la presenza di un autonomo segmento procedimentale, viene a collocarsi fra la proposta di aggiudicazione e la conclusiva determinazione aggiudicatoria, ponendosi in un rapporto, di evidente, quanto stretta, strumentalità rispetto a tale ultima effusione provvedimentale.
Deve, per l’effetto, ritenersi che anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti siano sussumibili nel genus delle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”: e, per l’effetto, assoggettate alla medesima modalità partecipativa per esse stabilita dal comma 4 del punto 3.2 del disciplinare."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

