POSTERIORITÀ DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RISPETTO ALLA SCADENZA DELLE OFFERTE (77.7)
In tema di appalti pubblici, la violazione della regola della posteriorità della nomina della commissione giudicatrice rispetto al termine di presentazione delle offerte, prevista dall'art. 77, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, determina l'invalidità derivata degli atti successivi e la conseguente inammissibilità delle spese a valere su finanziamenti pubblici; la rettifica per errore materiale della data di nomina è legittima solo qualora la discrasia tra volontà sostanziale e manifestazione esteriore sia immediatamente rilevabile ed univoca, senza necessità di complessi sforzi interpretativi o ricostruzioni documentali postume.
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