Giurisprudenza e Prassi

COMMISIONE DI GARA: AMMESSO AUSILIO DI SOGGETTI TERZI PER QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

Osserva questo collegio, che, per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione. L’adeguatezza professionale non può infatti tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti.

Ancora, e con specifico riferimento alla figura del presidente, la parte evidenzia una presunta “incongruità” nella nomina; premesso che neppure la ricorrente riesce a declinare la contestazione in termini di “illegittimità”, e tanto parrebbe sufficiente, come emerge dal curriculum prodotto in atti il presidente ha già svolto attività di componente di commissioni giudicatrici e/o di collaudatore per l’associazione irrigazione ovest sesia nel 2007, 2009, 2017. In sostanza vi è una ricorrenza di rapporti nel contesto di operatività che può giustificare una rapida acquisizione di curriculum e autorizzazione dell’incarico.

Deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso.

Quanto alla possibilità di quest’ultima di acquisire supporto esterno, è ammesso in giurisprudenza che la commissione giudicatrice possa, in presenza di puntuali esigenze tecniche, avvalersi di approfondimenti da parte di soggetti terzi.

Secondo Cons. St. sez. V n. 10889/2023, in caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l’intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l’ausilio dato da tecnici esperti alla commissione “non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l’ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112)”.

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