Articolo 26. Regole tecniche.

1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 26 attiene alla individuazione delle regole tecniche relative alle piattaforme digitali di e-procurement. In particolare, l’articolo disciplina la competenza dell’AgID, d'inte...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • La disposizione ora risulta fin dal suo incipit incentrata sulle “modalità di certificazione” dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale. ...
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Giurisprudenza e Prassi

IL GARANTE È TENUTO AL PAGAMENTO INDIPENDENTEMENTE DALLA FONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI MERITO SOLLEVATE DALL'APPALTATORE GARANTITO (103)

TRIBUNALE DI BRESCIA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici, devono dichiararsi ab origine illegittime le riserve iscritte dall'appaltatore che riguardino aspetti del progetto esecutivo già verificati e validati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. La polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo il pagamento "entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta" e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità al creditore delle eccezioni derivanti dal rapporto principale.

"[...] ai sensi dell’art. 205 comma 2° del D.Lgs. 50/2016 (in vigore all’epoca di stipula ed esecuzione dell’appalto), non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 dello stesso decreto.

Di conseguenza, posto che le riserve in esame riguardano il progetto esecutivo oggetto dell’appalto, che è stato verificato e validato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016, le stesse vanno dichiarate ab origine illegittime.

Sul punto il CTU ha comunque chiarito come la prima riserva sia da reputarsi anche infondata in quanto “il progetto era necessariamente ben noto all’impresa fin dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, pertanto, ogni approfondimento relativo ad aspetti progettuali avrebbe potuto essere compiuto prima della consegna dei lavori”.

***

"[...] ha prestato polizza fideiussoria n. [...], dell’importo € [...], a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto intercorse fra e

Tale garanzia, alla luce del tenore letterale della polizza e della funzione legale ad essa attribuita, deve essere qualificata come garanzia autonoma.

Invero, essa è imposta dall’art. 103 D. Legs. n. 50/16 allo scopo, appunto, di tutelare la stazione appaltante a fronte di inadempimenti dell’appaltatore che abbiano generato danni o che comunque abbiano comportato spese a carico della stazione appaltante a causa della mancata o errata esecuzione dei lavori.

Come ben statuito dal comma 2 del richiamato art. 103, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le proprie inadempienze.

Ai fini che qui interessano, deve richiamarsi il comma 4 della citata norma che così stabilisce: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

Evidente è quindi la funzione immediatamente satisfattiva che la legge intende attribuire alla garanzia de qua, e la legittimità della sua escussione a prima richiesta, salva unicamente l’opponibilità dell’exceptio doli."


LEGITTIMA LA COMPETENZA INTEGRATA DELLA COMMISSIONE E IL SUPPORTO TECNICO ESTERNO

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

La legittimità della composizione della commissione giudicatrice va verificata con riguardo all'organo nel suo complesso, essendo sufficiente che i commissari posseggano competenze in aree tematiche omogenee riconducibili all'oggetto dell'appalto. L'apporto di esperti esterni è ammesso come ausilio istruttorio per valutazioni tecniche complesse, a condizione che l'attribuzione dei punteggi avvenga in autonomia da parte della commissione in seduta plenaria.

COMMISIONE DI GARA: AMMESSO AUSILIO DI SOGGETTI TERZI PER QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Osserva questo collegio, che, per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione. L’adeguatezza professionale non può infatti tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti.

Ancora, e con specifico riferimento alla figura del presidente, la parte evidenzia una presunta “incongruità” nella nomina; premesso che neppure la ricorrente riesce a declinare la contestazione in termini di “illegittimità”, e tanto parrebbe sufficiente, come emerge dal curriculum prodotto in atti il presidente ha già svolto attività di componente di commissioni giudicatrici e/o di collaudatore per l’associazione irrigazione ovest sesia nel 2007, 2009, 2017. In sostanza vi è una ricorrenza di rapporti nel contesto di operatività che può giustificare una rapida acquisizione di curriculum e autorizzazione dell’incarico.

Deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso.

Quanto alla possibilità di quest’ultima di acquisire supporto esterno, è ammesso in giurisprudenza che la commissione giudicatrice possa, in presenza di puntuali esigenze tecniche, avvalersi di approfondimenti da parte di soggetti terzi.

Secondo Cons. St. sez. V n. 10889/2023, in caso di offerte di particolare complessità (che sia complesso l’intervento ed innovative le soluzioni proposte lo sostiene la stessa ricorrente), l’ausilio dato da tecnici esperti alla commissione “non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l’ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112)”.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 22/11/2023 - SPID AZIENDALE E PROFESSIONALE

Buongiorno, mi collego al corso mepa del 7 novembre (ultimo modulo del laboratorio operativo appalti pubblici) dove si fa spesso riferimento allo spid professionale persona giuridica e persona fisica, ma mai allo spid professionale, per sottoporre il seguente quesito. A seguire vi riporto risposta ricevuta da infocert in merito a una ns. richiesta di chiarimenti circa lo spid, come potrete leggere individuano 3 tipologie di spid professionale - Spid professionale - Spid persona giuridica - Spid persona giuridica uso professionale Per questi ultimi due precisano che al momento non sono accettate dai principali Service Provider A fronte di quanto sopra chiedo se dal primo gennaio 2024 per accedere al mepa e alle varie piattaforme possa essere sufficiente dotarsi come società di uno spid professionale (primo nell’elenco)? “Gentile cliente, lo Spid professionale differisce dallo Spid Persona giuridica. Lo SPID Uso Professionale è un tipo di account SPID per uso lavorativo, adatto a imprese, professionisti e lavoratori che necessitano di accedere a tutti i servizi del circuito SPID (pubblici e privati) per lo svolgimento dell'attività lavorativa; Proprio perché «professionale», è pensato per le organizzazioni che vogliono chiedere ai propri collaboratori di dotarsi di SPID per scopi lavorativi (es. accedere a documenti importanti e usufruire di servizi essenziali per l'attività lavorativa) evitando agli stessi l'utilizzo in contesti professionali di uno strumento (SPID Personale di tipo 1) pensato per un uso privato; E’ l’unico tipo di SPID della categoria professionale che consente l’accesso a tutti i servizi della PA, sia a quelli che richiedono espressamente un accesso con SPID Professionale ma anche a quelli che ancora non si sono adeguati e richiedono solamente lo SPID persona fisica. SPID Uso professionale (tipo 3) è identificato con il CF della persona fisica e nei siti della PA non vengono visualizzati i dati dell’azienda, ma solo quelli della persona fisica. Gli accessi ai siti della PA non saranno come utilizzatore privato ma come dipendente di un ente/organizzazione/impresa/società. SPID Persona Giuridica (tipo 2) e SPID Persona Giuridica Uso Professionale (tipo 4) sono identificati con la p. IVA dell’azienda e nei siti della PA vengono visualizzati i solo dati della persona giuridica. Al momento queste ultime due tipologie di SPID non sono accettate dai principali Service Provider (es. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate” grazie in anticipo


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/10/2025 - REVISIONE CONTABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'art. 26 non chiarisce espressamente se la Stazione Appaltante esegue la Revisione Contabile come disposto dal codice appalti DPR 207/10 - art.34 c.2), ovvero sembra sia espletata solo dalla commissione di collaudo, senza che la stazione appaltante controlli l'importo dei lavori se correttamente collaudato. Inoltre, se eseguita dalla Stazione appaltante, in considerazione dell'allegato I.2 - attività del RUP - art.8, la Revisione Contabile sembra sia eseguita dal medesimo, ma è corretto visto l'ampio potere di responsabilità-gestione dell'appalto compresa anche la sottoscrizione degli importi degli atti di Contabilità Finale, certificati di pagamento, del CRE o del Collaudo considerata l'eventualità poi di autocorreggersi in caso di errori tecnico-contabili dei medesimi in fase revisionale?


QUESITO del 03/06/2025 - APPLICABILITÀ ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 126/2019 IN VIGENZA DEL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI EX D.LGS. N. 36/2023

L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 126/2019 (convertito dalla legge 159/2019) dispone che non si applicano alle università statali, agli enti di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione nonché alla società PagoPA S.p.A. le disposizioni di cui all'art. 1, commi 449, 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni - quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica. Tale disposizione appare, tuttavia, inapplicabile atteso il vigente regime di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di interoperabilità con la BDNCP delle piattaforme telematiche di e-procurement e considerata l'assenza di una specifica scheda per l'acquisizione del CIG nella Piattaforma Contratti Pubblici. Si chiede un parere in merito alle eventuali modalità applicative della norma richiamata e se la stessa possa ritenersi superata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 o, comunque, dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici efficace dal 1 gennaio 2024.


QUESITO del 17/04/2024 - DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Vista la delibera Anac n.582 del 13 dicembre 2023, come si concilia un affidamento diretto infra €5000 (no rotazione, no Mepa) che dovrebbe essere semplificato per definizione (v. comunicazione Anac del 30 ottobre 2018 e relazione accompagnatoria al nuovo codice in ordine all'art.49), con la procedura resa dalle piattaforme di approvvigionamento certificate che non contemplano una procedura semplificata infra €5000?


QUESITO del 27/07/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI

<p>Buongiorno, Risultando che le stazioni appaltanti, relativamente al PNRR, possono procedere entro le relative soglie tramite Affidamento Diretto mediante “autonomo utilizzo di strumenti telematici” (rif. https://asmel.eu/downloads/nota-operativa-qualificazione-pnrr-e-nuovo-codice.pdf) Si richiede un chiarimento circa questo aspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamente sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. Start Regione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioni avvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. L’importo è inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo Cordiali Saluti. </p>