ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE TECNICA SOGGETTIVA AFFIDATA AL SINGOLO COMMISSARIO SENZA CRITERI OGGETTIVI
È illegittima l'esclusione di un concorrente fondata su prove tecniche effettuate da un solo membro della commissione giudicatrice qualora l'accertamento riguardi requisiti prestazionali non scindibili in operazioni puramente materiali e la cui valutazione dipenda da fattori soggettivi. La delega al singolo commissario è ammessa solo per attività istruttorie strumentali, purché documentate in modo tale da consentire al plenum una disamina critica e collegiale del risultato, garantendo il rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento.
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