Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA

TAR SICILIA - CATANIA Sentenza 2026

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora la Stazione Appaltante, dopo la notifica del ricorso, revochi integralmente in autotutela gli atti della procedura di gara impugnati, garantendo al ricorrente la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio. In tale ipotesi, la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato che, per il principio della soccombenza virtuale, deve essere posto a carico dell'amministrazione resistente.

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