DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL CCNL E ONERE DI EQUIVALENZA (11.2)
L'individuazione del CCNL di riferimento operata dalla stazione appaltante nella lex specialis, fondata sulla prevalenza e natura delle prestazioni, è espressione di discrezionalità tecnica. L'operatore economico che applichi un contratto differente deve fornirne prova rigorosa di equivalenza sistematica delle tutele. La mancanza di tale equivalenza non è sanabile tramite la modifica della compagine del raggruppamento, in quanto il contratto collettivo applicato costituisce un elemento essenziale dell'offerta che concorre a determinare il costo della manodopera e il ribasso offerto, rendendo inapplicabili i rimedi sostitutivi previsti per la perdita dei requisiti di partecipazione.
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