DECRETO PENALE DI CONDANNA - CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA: SOLO PER PROCEDIMENTI PENALI CONCLUSI E DECRETI IRREVOCABILI DI CONDANNA
Osserva il Collegio che la disposizione richiamata e invocata dalla difesa a parametro di legittimità è applicabile solo alle condanne irrevocabili, non già ai procedimenti penali in corso di definizione. Nel caso in esame il rappresentante della omissis, a fronte del decreto penale di condanna del 25 ottobre 2024, ha presentato opposizione con richiesta di messa alla prova: in questo senso, il procedimento non è definitivo e la fattispecie non è dunque sussumibile in quella astratta disciplinata dal citato art. 94 del d.gs. n. 36/2023.
Inoltre, il motivo non è nemmeno condivisibile nella parte in cui ritiene che l’omessa indicazione della pendenza penale (e, comunque, la pendenza stessa) possano avere riflessi quale grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023.
Tale argomentazione non supera la prova di resistenza prevista dall’art. 98, comma 5 del d.lgs. cit. che prevede che “le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3”: è la stessa parte ricorrente a non dimostrare nemmeno in via ipotetica in quale modo la reticenza sulla pendenza di un decreto penale di condanna per un reato bagatellare avrebbe potuto essere utilizzata dalla stazione appaltante per fondare l’esclusione dell’operatore economico.
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