Annotazione ANAC per risoluzione contrattuale e principio di autoresponsabilità dell'operatore
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
In materia di appalti pubblici, l'errore tecnico commesso dall'operatore economico nella scelta del bene offerto non può considerarsi scusabile in virtù del principio di autoresponsabilità. L'iscrizione nel casellario informatico di una notizia relativa a una risoluzione contrattuale non costituisce un giudizio definitivo di inaffidabilità da parte dell'Autorità, ma rappresenta un dato informativo la cui valutazione circa il 'peso' o la gravità dell'illecito professionale compete esclusivamente alla stazione appaltante che consulta il casellario.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)