Giurisprudenza e Prassi
ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (213.10)
CONS. STATO Sentenza
2024
Il potere di annotazione dell'ANAC ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 ha natura informativa e non necessariamente sanzionatoria, estendendosi a fatti veritieri e utili alla valutazione dell'affidabilità dell'impresa. Il rifiuto di stipulare il contratto dopo l'aggiudicazione, avvenuto nel periodo di vincolatività dell'offerta, costituisce una notizia rilevante da annotare nel Casellario, senza che l'Autorità debba sostituirsi al giudice ordinario nell'accertamento definitivo della legittimità del recesso.
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