Giurisprudenza e Prassi
Improcedibilità per carenza di interesse e criteri di soccombenza virtuale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Nel giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari il venir meno dell'interesse alla definizione del merito, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse; la liquidazione delle spese di lite deve comunque essere effettuata seguendo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base a una valutazione sommaria dell'astratta fondatezza della domanda originaria.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:

