1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
SPIEGAZIONE
L'articolo 169 disciplina le cosiddette "procedure regolamentate".
Si tratta, in pratica, delle procedure di gara che sono precedute dall’adozione di atti interni con i quali le stazioni...
NOVITA’ DEL CORRETTIVO
• Con l’obiettivo di evitare dubbi interpretativi e nell’ottica di una complessiva armonizzazione del sistema, la modifica introdotta al comma 1 dell’articolo 169 del Codic...
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI: LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'OPERATORE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI (168)
TAR LAZIO RM SENTENZA 2026
In tema di sistemi di qualificazione istituiti da enti aggiudicatori nei settori speciali, l'omissione dichiarativa di eventi potenzialmente incidenti sulla moralità professionale dell'operatore economico rileva quale base giuridica per l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione. L'obbligo di informazione non è limitato ai soli fatti che comportano l'esclusione automatica, ma si estende a ogni circostanza idonea a incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Ne consegue che la reticenza informativa su procedimenti penali per turbativa d'asta, di cui l'organo amministrativo dell'impresa abbia avuto conoscenza, giustifica la sospensione della qualifica in quanto condotta autonoma e sintomatica della inaffidabilità dell'operatore.
"L’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale […] rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici" (cfr. TAR Lazio, n. 4961/2023 e n. 765/2026). "L’omissione dell’obbligo informativo è stata legittimamente assunta […] a fondamento del provvedimento di sospensione, venendo in considerazione […] la rottura del rapporto di fiducia con la stazione appaltante per aver omesso informazioni rilevanti".
AMPLIAMENTO DISCREZIONALE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NEI SETTORI SPECIALI (169.1)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio
È legittimo il provvedimento di sospensione cautelare dall'albo fornitori adottato da un ente operante nei settori speciali in pendenza di indagini penali per reati associativi e corruzione, qualora l'ente abbia previsto nel proprio regolamento interno l'ampliamento delle fattispecie di grave illecito professionale, in virtù della speciale autonomia organizzativa riconosciuta dal legislatore per tali comparti.
LEGITTIMA LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DALL'ALBO FORNITORI PER SOPRAVVENUTE INDAGINI PENALI (169.1)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio
In materia di sistemi di qualificazione nei settori speciali, l'ente aggiudicatore ha il potere di sospendere cautelamente l'operatore economico e di prorogare tale sospensione qualora emergano nuovi elementi istruttori penali incidenti sulla sua integrità professionale. Tale provvedimento, avendo natura transeunte, non richiede una sentenza di condanna definitiva ma un apprezzamento amministrativo sull'affidabilità dell'impresa, trovando applicazione il limite della proroga unica previsto dall'art. 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990.
ILLECITO PROFESSIONALE: NECESSARIA LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL'AFFIDABILITÀ (95.1)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio
La condanna a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce causa di esclusione automatica ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Qualora la stazione appaltante intenda procedere all'esclusione per grave illecito professionale, ha l'obbligo di motivare puntualmente l'incidenza della condotta sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico, non potendo l'atto aziendale derogare al principio di tassatività delle cause di esclusione automatica.
IL DIVIETO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE NEI SETTORI SPECIALI (98.8)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio
Nei settori speciali, l'ente aggiudicatore non può legittimamente disporre l'esclusione automatica di un operatore economico basandosi sulla mera sospensione dall'albo fornitori o su regolamenti interni che deroghino alla disciplina dell'illecito professionale grave. Qualora la condotta contestata non rientri nei casi di esclusione automatica tassativamente previsti dalla legge, la stazione appaltante è tenuta a svolgere un'istruttoria completa e a motivare puntualmente le ragioni per cui il fatto accertato compromette l'integrità e l'affidabilità del concorrente in relazione allo specifico appalto.
ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ILLECITO PROFESSIONALE SENZA VALUTAZIONE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE PUNTUALE (98.8)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione
Nei settori speciali, le imprese pubbliche hanno la facoltà di individuare condotte integranti gravi illeciti professionali, ma non possono trasformare tali ipotesi in cause di esclusione automatica. Qualora venga contestato un illecito professionale, la stazione appaltante deve assolvere l'onere motivazionale previsto dall'art. 98, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, valutando discrezionalmente se la condotta sia tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente in relazione allo specifico contratto da affidare.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER APPALTI NON STRUMENTALI NEI SETTORI SPECIALI (141.2)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio
In tema di settori speciali, l'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina pubblicistica non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, ma presuppone un parametro oggettivo che tenga conto della strumentalità del servizio rispetto all'attività speciale. Qualora l'appalto non sia finalizzato agli scopi propri (core business) dell'ente e non risulti indispensabile per la continuità dello svolgimento dell'attività speciale, la procedura è soggetta alla disciplina privatistica e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Restano invece devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie relative al funzionamento dei sistemi di qualificazione degli operatori economici.
NEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEI SETTORI SPECIALI LA STAZIONE APPALTANTE HA IL POTERE DI TIPIZZARE LE CONDOTTE ESCLUDENTI (169)
TAR LOMBARDIA MI SENTENZA
In tema di appalti nei settori speciali, l'omesso adempimento agli obblighi di ritiro e sostituzione di prodotti viziati, anche se assunti in sede di transazione, è idoneo a configurare il "grave illecito professionale" e a giustificare la sospensione dalla Vendor List. L'affidabilità dell'operatore economico non è compromessa solo dalla risoluzione unilaterale del contratto, ma dal "fatto storico" dell'inadempimento, indipendentemente dalla natura negoziale dello scioglimento del rapporto.
"È stato quindi affermato che il contratto di transazione è mezzo idoneo a provare il grave illecito professionale [...] Ciò che rileva è il fatto storico in sé per il quale si è giunti alla risoluzione consensuale in fase di esecuzione e non la tipologia di atto negoziale o provvedimento amministrativo che ne sia seguito" (Conf. Cons. Stato, V, n. 4708/2022).