Giurisprudenza e Prassi

IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO ESCLUDE LA NATURA DI GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

Va premesso in punto di diritto che la stazione appaltante può escludere dalla gara il concorrente che abbia commesso “un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi” (cfr. articolo 95 comma 1, lett. e); a sua volta il terzo comma dell’articolo 98 individua le fattispecie (a carattere tipico) da cui è consentito desumere l’illecito professionale; per quanto qui interessa, la lettera c) del comma 2 individua la “condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”; infine il comma 6 alla lettera c) dispone, ai fini della prova dell’illecito (che è richiesta dalla lettera c) del comma 1), che tale prova è costituita da: “intervenuta risoluzione per inadempimento o condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”.

Ciò premesso, è evidente che il comportamento addebitato alla ricorrente non soddisfi le condizioni richieste dagli articoli 95 e 98; e infatti il preteso contestato inadempimento – che comunque si colloca nel quadro di una non riuscita trattativa avente a oggetto la revisione del contratto per l’alterazione del suo equilibrio determinato dall’emergenza COVID - non risulta da intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento né da condanna al risarcimento dei danni o ad altre conseguenze comparabili; quindi non è integrata oggettivamente alcuna delle fattispecie previste della lettera c) del comma 2 dell’articolo 98 citato; non potrebbe obiettarsi in contrario che dalla risoluzione o dalla condanna al risarcimento dei danni o conseguenza comparabile potrebbe nella fattispecie all’esame prescindersi, avendo la ricorrente riconosciuto il debito allorché ne chiese la rateazione.

In ogni caso, a prescindere da come debba ricostruirsi la vicenda relativa alla rinegoziazione, sta di fatto che nella fattispecie all’evidenza non risulta integrata l’ipotesi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 98 e ciò rende illegittima l’esclusione impugnata che va quindi annullata.

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